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Cassette pronto soccorso aziende: contenuto, normativa e obblighi

Una cassetta di primo soccorso è certamente uno di quegli strumenti in grado di prestarsi ottimamente all’uso in caso di infortuni di entità più o meno grave e, in quanto tale è buona consuetudine tenerne una presso il proprio domicilio o nella propria macchina.

La suddetta consuetudine, però, diventa obbligo di legge nel caso si parli di realtà aziendali per le quali, a partire dal Febbraio 2005, sussiste per l’appunto il vincolo imprescindibile di averne una, sebbene molto dipenda dalla tipologia dell’azienda e dal suo settore operativo.

In questo articolo andremo a chiarire in maniera esaustiva diversi aspetti di questo argomento.

Cassette pronto soccorso aziendale: come e perché installarle

ultimi anni è una verità di fatto che non può assolutamente prescindere da quelli che sono i piccoli dettagli che tale tutela la rendono possibile, tra cui proprio la cassetta di primo soccorso.

Attualmente, infatti, l’ordinamento legislativo italiano presenta numerose sanzioni amministrative fino ad arrivare persino all’arresto per il datore di lavoro che si rifiuta di rendere disponibile la cassetta pronto soccorso in azienda. Aziende che, come vedremo tra poco, per poter ottemperare ai decreti vigenti devono essere suddivise in 3 specifiche tipologie.

Fondamentale, infine, ricordare come l’intero contenuto di una cassetta di primo soccorso deve essere sottoposto a periodiche revisioni allo scopo di individuare eventuali prodotti scaduti.

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Cassetta pronto soccorso normativa

La regolamentazione ufficiale concernente il contenuto di una cassetta di pronto soccorso viene espletata nell’articolo 45 del Decreto Legge 81/2008, tuttavia, prima di appurare nel dettaglio cosa definisca e in quali termini, è opportuno trattare un argomento funzionale ai fini della discussione, quello riguardante cioè la differenziazione nelle tipologie di aziende.

L’apposito DM 388 del 2003, infatti, stabilisce come l’aspetto contenutistico di una cassetta di primo soccorso debba essere dipendente dalle peculiarità dell’azienda presa a riferimento.

Nello specifico, i fattori che vengono tenuti in considerazione per isolare le singole caratteristiche di un’azienda sono:

  • Tipologia di attività
  • Quantitativo dei fattori di rischio presenti
  • Numeri dei dipendenti

Sulla base dei suddetti 3 parametri è possibile giungere a una classificazione successiva in 3 gruppi di aziende: A, B e CVediamoli singolarmente.

Aziende Gruppo A

A tale gruppo appartengono le realtà aziendali o unità produttive operanti grazie ad attività industriali, impianti e/o laboratori nucleari, aziende di attività mineraria, aziende operanti nel settore degli esplosivi e/o delle munizioni o attività svolgentesi nel sottosuolo. 

Oltre alle suddette, vi sono anche quelle aziende o unità produttive il cui numero di lavoratori è superiore a 5 e tutti indistintamente facenti parte di gruppi tariffari INAL con relativo indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. 

Infine, vi sono le aziende o unità produttive con numero di lavoratori superiore a 5, tutti indistintamente in possesso di contratto a tempo indeterminato nel settore dell’agricoltura.

Aziende Gruppo B

A tale gruppo appartengono le realtà aziendali o unità produttive con 3 o più dipendenti e il cui settore operativo non rientra nella categoria sopra citata, la A.

Aziende Gruppo C

Al gruppo C, infine, appartengono le realtà aziendali o unità produttive con meno di 3 dipendenti e il cui settore operativo non rientra nel gruppo A.

Tornando all’articolo 45 del Decreto Legge 81/2008, vi sono 3 punti che definiscono appieno gli aspetti amministrativi e legali delle cassette di pronto soccorso in ambito aziendale.

Nello specifico, riportiamo espressamente quanto definito nell’art.45:

  • Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  • Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso (cassetta pronto soccorso), i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento.
  • Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Contenuto cassetta primo soccorso

Seguendo la classificazione sopra indicata sulle varie tipologie di aziende, il DM 388 stabilisce come le realtà aziendali riferibili al gruppo A e B debbano essere fornite del seguente contenuto cassetta primo soccorso:

  • 5 paia di guanti sterili monouso;
  • 1 visiera paraschizzi;
  • 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
  • 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml;
  • 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
  • 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
  • 2 teli sterili monouso;
  • 2 pinzette da medicazione sterili monouso;
  • 1 confezione di rete elastica di misura media;
  • 1 confezione di cotone idrofilo;
  • 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso;
  • 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5;
  • 1 paio di forbici;
  • 3 lacci emostatici;
  • 2 confezioni di ghiaccio istantaneo;
  • 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
  • 1 termometro;
  • 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;

Per quel che riguarda le aziende o le unità produttive riconducibili al gruppo C, le cassette di pronto soccorso di cui sono fornite devono contenere il seguente kit primo soccorso:

 

  • 2 paia di guanti sterili monouso;
  • 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
  • 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
  • 1 busta di compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
  • 3 buste di compresse di garza sterile 10 x 10;
  • 1 pinzette da medicazione sterili monouso;
  • 1 confezione di cotone idrofilo;
  • 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso;
  • 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
  • 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
  • 1 paio di forbici;
  • 1 laccio emostatico;
  • 1 confezione di ghiaccio istantaneo;
  • 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
  • istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

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Cassette di pronto soccorso aziende: le eventuali sanzioni

Laddove tutte le indicazioni sopra citate non siano rispettate alla lettera o vi siano irregolarità o mancanze acclarate, il Decreto Legge 81 stabilisce anche come il datore di lavoro possa essere opportunamente sanzionato.

Nello specifico le sanzioni previste sono:

  • Arresto e detenzione da 2 a 4 mesi
  • Ammenda da 837.42 Euro a 4.467.30 Euro

Cassette pronto soccorso aziende: chi si occupa del controllo e dell’aggiornamento dei prodotti

Il monitoraggio periodico di tutti i prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso e il loro eventuale reintegro mediante nuove scorte spetta all’addetto al pronto soccorso aziendale il quale, oltre a tale compito, si occuperà anche dell’intervento diretto in caso di situazioni di pericolo e/o emergenza sanitaria.

Ovviamente sarà tenuto a fornire adeguata comunicazione al proprio datore di lavoro, ma l’attività in sé di controllo e sostituzione spetta a lui soltanto.

Cassette pronto soccorso aziende: dove vanno tenute

Una cassetta di pronto soccorso aziendale può essere benissimo apposta a una parete grazie alle predisposizioni di fissaggio di cui è nativamente fornita.

In alternativa, è possibile posizionarla nell’infermeria o in uno spazio dedicato a ugual scopo o direttamente nell’auto aziendale in concomitanza di viaggi o trasporti di lavoro.

Cassette pronto soccorso aziende: i prodotti sono soggetti a scadenza?

La caratteristica primaria dei vari prodotti contenuti all’interno delle cassette di pronto soccorso è la loro sterilità.

Con il trascorrere del tempo, però, la sterilità viene meno e conseguentemente anche la loro utilità in caso di bisogno. Per questo è essenziale verificarne periodicamente la data di scadenza riportata e di procedere al reintegro laddove scaduti o mancanti per utilizzo precedente.

Cassette pronto soccorso: cosa fare con i prodotti scaduti?

I prodotti scaduti vanno smaltiti in maniera appropriata e raccolti negli appositi contenitori loro dedicati.

In seguito, quando sarà il momento di procedere con il loro reintegro, sarà possibile acquistare dei pack sostitutivi studiati appositamente per le cassette di sicurezza o, laddove il quantitativo sia limitato, recarsi in farmacia e acquistare singolarmente tutto l’occorrente.

Cassette pronto soccorso aziende: quante ne servono

Posto che tutte le cassette pronto soccorso per aziende devono possedere i contenuti minimi stabiliti dal DM 388/03, il loro numero totale dipende ovviamente dal quantitativo di lavoratori presenti all’interno dell’azienda.

Anche il numero di persone addette al pronto soccorso può essere un fattore influente, in generale però si può dire che la decisione finale potrà essere definita solo mediante un accordo tra il datore di lavoro, il medico aziendale, l’RSPP e l’RLS.

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