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Chi è il Dirigente Sicurezza Lavoro: i suoi compiti, obblighi e formazione

Negli ultimi anni nel settore lavorativo si stanno attuando sempre più misure al fine di andare a tutelare la sicurezza, in quanto è di fondamentale importanza permettere ai dipendenti di operare in tutta tranquillità.

In tale ottica, il dirigente per la sicurezza ricopre un ruolo di rilievo, dal momento che il suo compito è proprio quello di garantire condizioni che consentono di prevenire qualsiasi tipologia di rischio nell’ambito lavorativo.


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Chi è il Dirigente per la Sicurezza?

Il ruolo del Dirigente per la Sicurezza viene definito dall’art 2 dlgs 81/08. Nello specifico, tale figura è la persona che, grazie alle competenze professionali acquisite e ai poteri derivanti dall’incarico, mette in atto le direttive del datore di lavoro organizzando le varie mansioni e, di conseguenza, vigilando sulle stesse.

La persona designata ha piena autonomia decisionale nel suo campo di interesse, con l’obbligo di mettere in atto tutte le disposizioni indicate dal proprio superiore. Chiaramente, il tutto deve essere eseguito con lo scopo di vigilare sia sulla sicurezza aziendale sia sull’integrità dei dipendenti che lavorano all’interno della stessa.

È opportuno specificare che i dirigenti per la sicurezza non hanno alcuna qualifica formale, dal momento che il loro compito è solo quello di svolgere una funzione. Infatti, viene considerato dirigente di tale ruolo anche colui che è semplicemente delegato alla sicurezza, ma che non ha alcuna nomina regolare. Il lavoro, in questo caso, viene svolto grazie alle conoscenze e alle competenze del singolo individuo.

La normativa di riferimento non prevede che ci sia l’obbligo di nomina del dirigente per la sicurezza, anche se per gestire al meglio questo campo è di fondamentale importanza ricercare una figura competente; in tale ottica, è quindi opportuno che il datore di lavoro individui un delegato.

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Chi è il delegato per la sicurezza?

Il dlgs 81/08 prevede che la figura in questione sia individuata dal datore di lavoro, con la compilazione di un apposito atto di delega come da art. 16.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Quali sono gli obblighi di un dirigente per la sicurezza?

Il dirigente per la sicurezza deve eseguire con attenzione una serie di compiti, al fine di garantire un ambiente lavorativo quanto più sicuro possibile come riportato dall’art. 18 del DLGS 81/08.

I dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività del Datore di lavoro secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal dlgs 81/08.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

Il dirigente se formalmente delegato dal Datore di lavoro, fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del dlgs 81/08, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici

uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis. i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

 

La legge prevede un corso di formazione per il dirigente per la sicurezza?

Come già accennato in precedenza, il datore di lavoro delega colui che presenta le capacità e le conoscenze necessarie per poter portare a termine i compiti di interesse senza particolari problemi.

Nello specifico, il Testo Unico stabilisce che queste caratteristiche debbano essere certificate attraverso l’acquisizione di specifici attestati rilasciati a conclusione di determinati percorsi formativi.

La normativa, infatti, prevede non solo che sia effettuato un corso di formazione iniziale della durata di 16 ore, ma anche che si ripeta con cadenza periodica un corso di aggiornamento da 6 ore.

Il corso di formazione per dirigenti per la sicurezza, diviso in diversi moduli, prevede il superamento di un test finale al termine delle lezioni, senza il quale non è possibile conseguire l’attestato di riferimento. Inoltre, è opportuno specificare che per accedere alla prova di valutazione è obbligatorio avere una frequenza pari almeno al 90% delle ore del programma, in quanto l’intento è quello di fornire agli interessati quante più nozioni possibili, così da mettere a disposizione del delegato tutti gli strumenti per poter svolgere al meglio il proprio lavoro.

La formazione dei lavoratori che devono ricoprire il ruolo di dirigente per la sicurezza avviene, solitamente, prima della loro assunzione, anche se la legge permette di effettuare la pratica anche nei sessanta giorni successivi alla data dell’incarico.

Chiaramente, entro tale termine temporale deve essere eseguito il test finale che offre la possibilità di avere l’attestato, visto che non è sufficiente effettuare la sola iscrizione al corso.


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