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DPI Terza Categoria: cosa sono e quali lavoratori li devono avere

La necessità di avere degli standard di particolare eccellenza nel campo della sicurezza del lavoro fa sì che oltre alla nomina delle figure preposte ci siano anche degli strumenti grazie ai quali ridurre sensibilmente la possibilità di rischi specifici, incidenti o pericoli generici che possono capitare durante lo svolgimento della propria mansione.

Tali strumenti prendono il nome di DPI e ora andremo a vedere nel dettaglio cosa sono, quale eventuale normativa ne regola l’uso e quali sono le tipologie di lavoratori a cui sono destinati.

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Cosa sono i DPI di terza categoria e quali lavoratori devono utilizzarli

Il termine DPI è un acronimo che sta per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione nella quale ricadono tutti quegli strumenti, apparecchiature o attrezzature il cui fine ultimo è quello di tutelare la salute del lavoratore mentre si trova impegnato nello svolgimento della propria mansione lavorativa.

Da un punto di vista normativo sono regolati dal Decreto Legislativo 81/08, titolo III, capo II, articolo 74 (liberamente consultabile sulla Gazzetta Ufficiale) dove, tra le altre cose, vengono indicati letteralmente come: “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

I suddetti strumenti sono anche noti con il nome di Strumenti Salvavita e la presenza della dicitura Terza Categoria pone l’attenzione su un dettaglio rilevante ai fini del discorso: esistono differenti categorie, ciascuna studiata appositamente per adeguarsi alle specifiche esigenze del lavoratore in termini di sicurezza.

Per completezza di informazione è comunque opportuno precisare come i dispositivi di protezione individuale vengono prescritti al lavoratore solamente nel caso in cui risulti impossibile adottare dei dispositivi di protezione collettiva o laddove sia inattuabile la modifica delle procedure lavorative aziendali.

In virtù di quanto detto, è facile intuire come i DPI siano destinati a tutti quei lavoratori i cui rischi passibili durante lo svolgimento dell’attività lavorativa possono configurarsi come eventuale danno per la propria salute.

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Normativa DPI di terza categoria

I DPI, come detto, sono dispositivi di protezione individuale che consentono di tutelare la salute del lavoratore. Ne esistono 3 categorie differenti e la terza in oggetto è quella capace di assicurare il massimo grado di protezione.

La stessa normativa già citata facente riferimento all’ormai noto Decreto Legislativo 81/2008 in tema sicurezza ne determina anche l’utilizzo e l’obbligo in determinati ambienti, mentre ne consente l’arbitrarietà in altri.

Proprio in questi ultimi la facoltà di metterli o meno dipende esclusivamente dalla volontà del lavoratore o da quella del datore di lavoro, tuttavia se ne consiglia l’impiego in ogni caso.

Da normativa, i dispositivi di protezione individuale di terza categoria proteggono da:

  • Agenti biologici potenzialmente mortali
  • Atmosfere prive o carenti di ossigeno
  • Miscele e sostanze pericolose per la salute
  • Radiazioni ionizzanti
  • Ambienti ad alta temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell’aria ad almeno 100°
  • Ambienti a bassa temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell’aria pari o inferiore ai -50°
  • Cadute dall’alto
  • Scosse elettriche e impieghi lavorativi sotto tensione
  • Tagli causati da seghe a catena portatili
  • Getti a pressione elevata
  • Annegamento
  • Ferite da coltello o proiettile
  • Rumori parzialmente o completamente dannosi per la salute uditiva

I requisiti dei DPI

I DPI, soprattutto quelli di terza categoria, devono garantire dei risultati consoni allo scopo per cui sono realizzati, motivo per cui l’osservanza di severi prerequisiti è una condizione vincolante senza la quale ottenere il nulla osta per il loro utilizzo risulta impossibile.

Tra le peculiarità tecniche e i prerequisiti imprescindibili per i dispositivi di protezione individuale abbiamo:

  • L’essere consoni alla portata dei rischi da prevenire
  • L’essere adeguati alle caratteristiche dell’ambiente lavorativo
  • Non rappresentare un rischio accessorio o un impedimento ulteriore per il lavoratore
  • L’essere adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo in generale
  • Garantire un’estrema compatibilità nel caso il lavoratore voglia o debba utilizzare più DPI contemporaneamente
  • L’essere ergonomici e funzionali per aderire meglio al loro scopo
  • L’essere conformi e rispettosi di tutte le normative tuttora vigenti
  • Garantire un’indossabilità estrema soprattutto in caso di situazioni di pericolo e/o emergenza

Quali sono i DPI di terza categoria

Come esaustivamente spiegato, i DPI di terza categoria sono quelli capaci di garantire il massimo grado di sicurezza al lavoratore.

Ne esistono diversi, tuttavia volendo accennare quelli maggiormente utilizzati e diffusi negli ambienti lavorativi è possibile presentare una selezione di esempio degli stessi.

Nello specifico tra i DPI di terza categoria abbiamo:

  • Imbracature, cioè strumenti e dispositivi atti a proteggere il lavoratore da eventuali cadute accidentali che possono verificarsi durante l’espletamento di lavori in quota. Le imbracature, nonostante abbraccino il corpo nella sua totalità, non costituiscono un elemento di intralcio per il lavoratore, al contrario lasciano i movimenti del tutto liberi e al contempo assicurano un ancoraggio solido. Le imbracature più diffuse sono quelle che presentano sia una doppia asola inguinale sia degli ancoraggi posti sul retro.

 

  • Elmetti, cioè dispositivi atti a proteggere la testa del lavoratore da eventuali cadute di materiali dall’altro e anche da cadute accidentali da parte della persona stessa. Trattasi dei DPI forse più diffusi in ambito lavorativo, data la loro versatilità. Quelli conformi a tutte le normative vigenti posseggono anche un apposito aggancio di sicurezza posizionato al di sotto del mento che ne aumenta la stabilità e l’indossabilità. Ne esistono anche tipologie dotate di apposita visiera laddove il lavoratore presenti in un settore industriale in cui si ritrova a contatto o in prossimità con sostanze irritanti e/o nocive.

 

  • Autorespiratori, cioè dispositivi di protezione appositamente studiati e progettati per tutelare la salute delle vie respiratorie. Vengono per lo più utilizzati in quegli ambienti in cui la presenza di ossigeno è scarsa o nell’aria sono presenti sostanze inquinanti e/o intossicanti. Sono per lo più diffusi in quei settori in cui il rischio di incendi è particolarmente elevato, in impianti chimici in generale e in aree in cui vi è sospetto di contaminazione o inquinamento.

Formazione DPI di terza categoria

Per quel che riguarda la formazione relativa ai DPI di terza categoria, la normativa di riferimento è sempre quella chiamante in causa il Decreto Legislativo 81/2008, specificatamente l’articolo 77, nel quale viene espressamente detto come tutti i lavoratori destinati a utilizzare dispositivi di protezione individuale debbano ricevere una formazione adeguata per impararne l’utilizzo, la pulizia, l’indossabilità, la manutenzione e l’eventuale sostituzione nel momento in cui l’usura del tempo li rende meno efficaci.

Essendo dispositivi basilari per la protezione della salute del lavoratore, è inevitabile che le maggiori attenzioni in tal senso sia riservate per l’appunto al loro controllo periodico. Vediamo quindi in che modo.

Controllo periodico DPI di terza categoria

La normativa EN 365 (liberamente consultabile on-line) stabilisce come ciascun dispositivo di protezione individuale debba obbligatoriamente essere sottoposto a periodiche ispezioni di controllo e a una regolare manutenzione, nonché ovviamente alla loro sostituzione o riparazione laddove ce ne fosse bisogno.

Nello specifico gli aspetti su cui maggiormente si concentra la norma EN 365 sono:

  • Ispezione periodica, necessariamente effettuata almeno una volta ogni 12 mesi con relativo controllo approfondito per rivelare l’eventuale presenza di difetti più o meno marcati che possano compromettere l’utilizzo e la funzionalità del dispositivo. Tale attività può essere eseguita esclusivamente da personale formato e competente in materia tenendo ovviamente conto delle caratteristiche native dell’oggetto e delle procedure indicate dal fabbricante.
  • Manutenzione, da svolgersi con tempistiche variabili per mantenere l’operatività del dispositivo stesso anche mediante opportune procedure di pulizia e di immagazzinamento idonee alle sue caratteristiche. L’attività di manutenzione può essere eseguita autonomamente dal lavoratore, purché si ricordi di seguire le varie istruzioni e procedure presenti nella nota informativa.
  • Riparazione, da attuarsi nel caso in cui vi siano accertati difetti che compromettono la funzionalità del dispositivo. L’operazione può essere effettuata esclusivamente da personale competente e al contempo deve essere autorizzata dal fabbricante che ne indicherà anche le metodologie più indicate.

Corsi DPI di terza categoria

I corsi riguardanti i DPI di terza categoria devono essere sostenuti da tutti i lavoratori che quotidianamente fanno uso di tali dispositivi. A livello normativo a chiarire tale dettaglio è ancora il già citato Decreto Legislativo 81/2008 in fatto di sicurezza sul lavoro.

I corsi DPI si avvalgono di una parte teorica e di una pratica.

Nella prima ci sarà dapprima una panoramica generale sull’importanza dei dispositivi di protezione individuale e poi si passerà a studiarne le varie tipologie mettendone in risalto le caratteristiche principali e il modo migliore per impiegarli; nella seconda, invece, verrà espletato un addestramento pratico durante il quale i singoli lavoratori potranno attuare quanto imparato nella teoria ed eventualmente prendere confidenza con i prodotti di nuovo corso presenti nel settore o sul mercato.

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