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Piano operativo di sicurezza: definizione, come e da chi va redatto

In cantiere, come sanno tutti gli imprenditori edili, le normative in materie di sicurezza sono molte e molto stringenti. La necessità di avere tutte queste norme non è un sopruso da parte del legislatore, ma un vero e proprio esercizio di tutela da parte dello Stato Italiano volto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Rispetto ad altri impieghi, infatti, visti gli strumenti e la manualità adoperata dai lavoratori, i rischi sono sempre dietro l’angolo.

Per questo motivo, ogni cantiere che inizia le attività deve prevedere la redazione di un piano operativo di sicurezza, altresì chiamato con l’acronimo POS. Questo documento, obbligatorio per legge, è complesso e articolato, per questo motivo la scrittura dello stesso non può essere affrontata con superficialità. É buona prassi rivolgersi a specialisti qualificati e competenti. Del resto, la stessa legge prevede che il pos debba avere la firma di una persona o ente competente in materia, poiché la mancanza di una lavorazione poi riscontrata in sede di eventuale controllo può portare a multe, sospensione dell’attività o procedimenti giudiziari di nei confronti di un’impresa “irregolare”. Inoltre, il POS è un documento fondamentale anche in caso di coordinamento con altre imprese, specialmente quando è necessario redigere il PSC (ovvero piano di sicurezza e coordinamento).

Per redigere il POS per l’edilizia è una buona idea rivolgersi ad aziende già presenti da anni nel settore e con esperienza sulle spalle: noi di Union Consulting operiamo da anni in materia e ci siamo sempre dedicati alla redazione di POS e consulenza per la sicurezza sul lavoro con la massima professionalità e competenza, grazie anche all’esperienza maturata nel settore e alle qualifiche di alto livello dei nostri dipendenti, sempre formati alle ultime novità legislative e in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici di nuova uscita per poter semplificare il lavoro del cliente.

POS significato: la definizione legislativa

L’obbligatorietà della stesura del pos per la sicurezza trova le sue radici in disposizioni legislative codificate all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) introdotto con Decreto Legislativo 81\2008 all’interno dell’ordinamento italiano. Quest’ultimo, di fatto, ha coperto un vuoto normativo non indifferente, portando la tutela delle persone impiegate nell’edilizia su un livello di attenzione superiore. In particolare, la predisposizione legislativa ha integrato un precedente decreto che si proponeva solo il compito di definire o rimandare ad altre leggi, senza però essere chiaro ed esaustivo nel suo compito.

La definizione legislativa del pos e il suo significato sono ben individuate dall’articolo 89 del Decreto Legislativo sopra richiamato. Quest’ultimo viene inquadrato come un documento che deve essere redatto dal datore di lavoro dell’esecutore dei lavori – sulla scorta delle indicazioni relative alla salute e alla sicurezza individuate dal Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) – e deve essere unico e personalizzato per ogni cantiere posto in essere. 

Ne deriva che il pos per il cantiere non può essere un singolo copia e incolla di quello precedente, ma deve essere cambiato e ricalibrato sulla scorta di tutte le particolarità che ogni lavoro possiede, così come è possibile capire analizzando i contenuti minimi del POS, elencati di seguito.

Per inciso, il POS è sempre obbligatorio ogni qualvolta il cantiere venga iniziato da un’impresa, rendendosi di fatto nullo nel caso del singolo professionista a partita IVA che opera da solo o per le imprese individuali. Anche le imprese che prendono un lavoro in subappalto hanno l’obbligo di redigere il proprio POS in aggiunta a quello dell’azienda subappaltante, restando escluse invece le imprese a carattere pubbliche.

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Piano operativo di Sicurezza: contenuto e le sanzioni in caso di mancanze

Secondo quelle che sono le disposizioni legislative in materia, per poter essere valido viene predisposto il documento ”piano operativo di sicurezza modello” che riporta determinati contenuti minimi che devono necessariamente essere presenti.

Questi ultimi per una parte sono previsti per legge e per un’altra dipendono dalle tipologie di lavori che è necessario eseguire in cantiere al momento dell’accesso dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il POS, inoltre, deve essere conservato presso gli stessi luoghi e tenuto sempre a disposizione sia del responsabili dei lavoratori per poterlo consultare o mostrare agli eventuali controlli che si rendano necessari, come l’ispettorato del lavoro e altri enti o organi predisposti dalla legge alla verifica periodica di questi documenti. Ogni irregolarità o difetto è severamente punita, con sanzioni per la mancanza totale del POS che possono essere davvero molto gravi, persino mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell’azienda edile.


I contenuti del Piano Operativo di Sicurezza prevedono innanzitutto i dati dell’impresa esecutrice dei lavori, elencandone quindi nominativo del datore di lavoro, le sue generalità, la partita IVA e così via. Inoltre, devono essere indicati anche i recapiti telefonici, fisici e digitali dell’azienda per poterla rendere sempre reperibile in caso di controllo. Si passa, poi, ad una precisa indicazione di quelle che sono le lavorazioni che devono essere effettuate che vengono conciliate anche con le attrezzature messe in campo e gli eventuali ponteggi o opere provvisionali che richiedono l’espletamento di ulteriori procedure, come la stesura del PI.M.U.S e così via.

In seguito, si passa all’individuazione dei lavoratori predisposti alla sicurezza, come il primo soccorso, l’antincendio e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se la legge ne prevede l’elezione obbligatoria. Infine, si chiude con l’indicazione dei tecnici competenti alla stesura del progetto, della direzione lavori e della direzione del cantiere. A seguito di ulteriori novelle legislative o peculiarità, la scheda del POS è stata arricchita nel corso del tempo anche con l’indicazione dei modelli organizzativi del lavoro, la valutazione del rumore, l’indicazione e il modo di utilizzo di protezione individuale e collettiva dei lavoratori – che oltre ad essere indicati devono comunque anche essere loro consegnati manualmente – chiudendo con le recenti informative e precauzioni volte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la mole non indifferente di informazioni da stendere in un POS, il datore di lavoro deve essere supportato nella stesura da aziende competenti nel settore come i professionisti di Union Consulting.

Il modello POS Semplificato: quando è possibile usarlo

Nel 2014, per risolvere alcune difficoltà dei datori di lavoro più piccoli, è stato inserito con decreto ministeriale la possibilità di ricorrere al pos semplificato, ovvero un modello di informativa che non abbandona gli standard minimi di sicurezza richiesti dal Testo Unico di Sicurezza sul lavoro, ma che viene redatto con caratteri più brevi e semplici. 

Nel modello semplificato vengono solamente introdotte le figure impiegate nel lavoro e i loro ruoli, soprattutto quelli per la sicurezza dei lavoratori e i dpi utilizzati. Il datore di lavoro può scegliere questo modello solamente quando i lavori in oggetto lo permettono e previa consultazione di un’azienda specializzata nella consulenza sulla sicurezza sul lavoro. 

Se hai dubbi o richieste di chiarimenti in merito al POS edilizia, puoi contattare Union Consulting per una consulenza.

Chi può redigere il Piano operativo di Sicurezza

Il POS per impresa edile deve essere redatto dal datore di lavoro che, si presume, abbia le competenze per farlo. Naturalmente non sempre è così e quindi rivolgersi a realtà specialistiche del settore come Union Consulting è la scelta migliore per restare in sicurezza. 

Il POS sicurezza deve essere redatto 15 giorni prima l’inizio dei lavori; la sua mancanza espone, in caso di controllo, alle seguenti sanzioni:

La multa, il cui ammontare può arrivare fino a 15.000 euro a seconda delle dimensioni dei lavori. Inoltre, nei casi più gravi è possibile l’arresto per il datore di lavoro per un periodo massimo di otto mesi e la sospensione immediata del lavoro.

 

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