Nel momento in cui si parla di SCIA, ovvero di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, si fa riferimento a una dichiarazione che consente ad un’azienda di avviare, modificare o interrompere le proprie attività produttive (tecniche, commerciali, industriali). Il vantaggio primario della SCIA è quello di non azzerare i tempi di attesa necessari alle varie ispezioni effettuate dalle varie autorità. Nelle prossime righe dunque, vedremo insieme nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona, quando e come presentarla e tutto quello che occorre sapere in merito.
SCIA: cos'è e come funziona
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività vede la sua nascita il 31 luglio 2010. La SCIA ha preso il posto della DIA ” Denuncia Inizio Attività” e della DIAP “Dichiarazione di inizio attività produttiva”. La SCIA quindi, è un’autocertificazione con allegati che deve dimostrare il possesso di:
- Requisiti soggettivi. Si tratta di requisiti professionali e morali, se necessari per lo svolgimento di determinate attività.
- Requisiti oggettivi. Sono regolati per legge in funzione del tipo di attività economica da avviare, ad esempio legati alla conformità urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e altri ancora.
La SCIA produce effetti istantanei in base all’art.19 della Legge 241/90, e deve essere presentata prima dell’inizio (o eventualmente della modifica, sospensione, cessazione o ripresa) dell’attività. Nel momento in cui viene presentata, i candidati devono possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi spiegati in precedenza, necessari per avviare un’impresa.
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Quali attività devono presentare la SCIA
Le seguenti attività economiche sono tenute a presentare la SCIA:
- Attività commerciali. Tra le principali possiamo riportare attività di somministrazione come ristoranti e bar, commercio online, commercio al dettaglio e altre ancora.
- Produttive e artigianali.
- Agricole.
- Turistiche.
Molte altre attività però, sono escluse dalla possibilità di presentare la SCIA, ovvero:
- Botteghe artigiane, fino a 3 dipendenti e senza l’utilizzo di impianti che producano emissioni in atmosfera, come calzolai, sarti e altre.
- Realtà sottoposte a vincoli culturali, paesaggistici o ambientali.
- Attività prove di precisi riferimenti legislativi, come quelle prevalentemente di natura finanziaria.
Per ragioni di praticità, possiamo dire che calzolai, sarti, elettricisti e riparatori TV possono essere esclusi dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
SCIA: come presentarla
La SCIA deve essere presentata solo in formato elettronico, e per questo motivo non può essere presentata in forma cartacea, quindi nemmeno per posta o fax. È possibile inviare la dichiarazione attraverso intermediari qualificati, associazioni di categoria o altri professionisti abilitati, oppure in alternativa direttamente in prima persona. Per inviare la SCIA è fondamentale registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it.
In seguito alla registrazione, è necessario seguire la procedura guidata. Si tratta di un modulo di compilazione con sistema “a semafori”, che permette di proseguire nell’inserimento dei dati solamente se tutti i campi obbligatori (compresi gli allegati ai documenti richiesti) saranno corretti. Al termine della procedura guidata, verrà fornito un modulo online di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il modulo SCIA e tutti gli allegati richiesti devono essere firmati in digitale dall’imprenditore o in alternativa dall’intermediario incaricato.
Cosa succede in seguito alla presentazione SCIA
La SCIA sostituisce autorizzazioni, licenze o registrazioni prive di restrizioni specifiche. Date queste condizioni, le aziende sono tenute solo a presentare una SCIA correttamente compilata in ogni sua parte. L’inizio dell’attività corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione, la SCIA ricevuta sarà visionata dagli enti e uffici competenti.
L’istruttoria dell’Autorità SUAP ha lo scopo di individuare eventuali informazioni e/o allegati che necessitano di integrazioni. Nel caso venissero rilevate delle anomalie, requisiti o documentazione mancanti, verrà inviata una richiesta di integrazione. Se l’impresa non dovesse fornire quanto richiesto, l’ufficio competente potrebbe decidere di inibire il proseguimento dell’attività.
Terminati i 60 giorni, le autorità competenti possono intervenire solamente mediante misure in autotutela, e possono fermare l’azienda solamente se la SCIA riguarda un’attività che possa rappresentare un rischio per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, la pubblica sicurezza, l’ambiente o la difesa nazionale.
Dal momento che la stragrande maggioranza delle attività economiche non coinvolge questi interessi sensibili, gli imprenditori possono operare serenamente senza rischio amministrativo 60 giorni dopo l’emissione della SCIA. L’unica eccezione riguarda la possibile non veridicità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Presentazione della SCIA: i passaggi fondamentali
Per praticità, di seguito riportiamo i principali passi da muovere per presentare la Segnalazione Certificato di Inizio Attività:
- Il titolare dell’attività deve verificare che il Comune di appartenenza disponga di uno sportello SUAP abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- Sulla base del possibile accredito dello sportello, la SCIA può essere presentata in modi differenti, quindi dal sistema informativo SUAP, presso la Camera di Commercio con il sistema informativo Starweb, oppure attraverso il sistema Impresainungiorno.
- Il sistema informativo perfeziona la pratica che verrà trasmessa al SUAP tramite PEC.
- All’imprenditore viene assegnato un numero di protocollo che gli permetterà di iniziare immediatamente l’attività.
- Il documento SCIA viene trasmesso alla ASL di competenza, ai Vigili del Fuoco e all’ARPA.