Nell’espletamento dell’attività lavorativa in prossimità di una qualunque fonte generica di energia elettrica, il pericolo maggiore al quale sono potenzialmente esposti i vari lavoratori è di natura ben precisa: il rischio elettrico.
Pericolo di per sé particolarmente insidioso perché non limitata esclusivamente all’ambito professionale, ma anche a quello domestico considerando la varietà di apparecchi elettrici presenti in ogni abitazione.
Andremo quindi ora a vedere cosa sia effettivamente il rischio elettrico, quale sia la sua normativa vigente e quali obblighi sussistono in termini di sicurezza sul lavoro.
Cosa si intende per rischio elettrico
In base al Testo Unico sulla Sicurezza e in ottemperanza al Decreto Legislativo 106/09 a sua volta sostitutivo del Dlgs 81/08 e liberamente consultabile sulla Gazzetta Ufficiale, si definisce rischio elettrico come “ rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio di incendio o esplosioni derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazioni”.
E sempre a tal riguardo si rende indispensabile citare la Norma CEI 11-27, consultabile liberamente on-line,nella quale è ben esplicitato come la messa in sicurezza degli impianti rappresenti un elemento di importanza imprescindibile per evitare rischi potenziali.
Oltre a ciò, stabilisce anche come un’opportuna e periodica manutenzione da parte di personale certificato rientri tra quelle misure atte a favorire il contenimento e la prevenzione del rischio stesso.
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Rischio elettrico: chi riguarda
Per sua natura è ovvio come il rischio elettrico si configuri come una minaccia con maggiore probabilità di accadimento in tutte quelle tipologie di lavoratori che quotidianamente operano in tale settore.
Nello specifico gli operatori più soggetti a un potenziale rischio elettrico sono:
- Elettricisti
- Impiantisti
- Addetti alla manutenzione
- Installatori
- Lavoratori in prossimità di fonti elettriche
Rischio elettrico: gli effetti sul corpo umano
È indubbio che il rischio elettrico, e in generale l’elettricità, possa riservare degli effetti dannosi sull’organismo dando forma a eventi di elettrocuzione o folgorazione.
Bisogna però precisare come sussistano differenti modalità mediante cui il rischio elettrico può palesarsi e sono:
- Contatto diretto. Si verifica quando un soggetto o il lavoratore stesso entra in contatto accidentale con una parte scoperta e attiva dell’impianto elettrico.
- Contatto indiretto. Si verifica quando un soggetto o il lavoratore stesso entra in contatto con una parte dell’impianto al momento non in tensione ma che a causa di casualità di terzi parti, come un classico malfunzionamento temporaneo, ha assunto tensione elettrica.
- Arco elettrico. Si verifica quando un soggetto o il lavoratore stesso entra in contatto con una scarica elettrica in aria derivante dalla differenza di potenziale tra due punti dell’impianto.
Per quel che concerne più specificatamente l’elettrocuzione, definita come esposizione accidentale a una carica elettrica di variabile potenza, i suoi effetti possono essere anche molto dannosi per l’organismo sino a provocare il decesso del soggetto esposto.
Gli effetti principali dell’elettrocuzione sono:
- Tetanizzazione, con conseguente irrigidimento muscolare e temporanea paralisi.
- Arresto della respirazione, causato nella maggior parte dei casi dall’irrigidimento muscolare che impedisce la normale espansione della gabbia toracica.
- Bruciature e ustioni, anche di particolare rilevanza.
- Fibrillazione ventricolare, causata dalla scossa elettrica che impedisce la corretta ossigenazione dei tessuti cerebrali.
Valutazione del rischio elettrico
In ambito lavorativo il potenziale rischio elettrico assume ancora più rilevanza a causa delle misure che potrebbero ripercuotersi sul datore di lavoro in caso di mancata ottemperanza degli obblighi di legge, come andremo a chiarire nei prossimi paragrafi.
Esistono diversi fattori di analisi che un datore deve prendere in considerazione prima di procedere con un’accurata valutazione del rischio elettrico e questi nello specifico riguardano:
- Peculiarità dei processi lavorativi;
- Presenza di fonti di rischio primarie;
- Condizioni specifiche e peculiarità dell’ambiente lavorativo.
Questi tre principali fattori rappresentano i capisaldi della valutazione del rischio elettrico la quale, esattamente come ogni altra differente valutazione contemplata dal Testo Unico, prevede che la regolarità e la periodicità in termini di monitoraggio dei processi lavorativi e/o dell’organizzazione aziendale non debbano mai mancare.
Ovviamente laddove vengano messi in atto delle modifiche o dei cambiamenti su uno o entrambi gli aspetti appena descritti, la valutazione dovrà conformarsi sui nuovi standard applicati in modo tale da conservare l’affidabilità funzionale.
Non solo, la valutazione stessa, così come il relativo Documento di Valutazione dei Rischi, necessita di essere espletata in ogni minimo dettaglio ed eventualmente revisionata nella situazione già citata in cui vengano attuate modifiche dei processi lavorativi.
Rischio elettrico: gli obblighi del datore di lavoro
Laddove nell’ambiente lavorativo sia presente anche la minima eventualità di rischio elettrico in alta tensione, nessuna attività dovrebbe essere svolta senza un’adeguata formazione in materia.
Nel dettaglio è compito del datore di lavoro far sì di formare in maniera consona quelle figure professionali rientranti in una di queste tipologie di lavoro elettrico:
- Lavori sotto tensione su parti attive di un impianto elettrico
- Lavori fuori tensione su parti di impianti elettrici privi di tensione
- Lavori in prossimità di tensione effettuati a corta-media distanza da parti attive di impianti elettrici
La definizione delle 3 suddette categorie è esplicitata dalla Norma Cei 11-27 di cui abbiamo già parlato in precedenza.
Oltre all’obbligo di formazione, però, l’articolo 80 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, liberamente consultabile on-line, stabilisce come il datore di lavoro sia tenuto ad applicare tutta una serie di misure per far sì che impianti, apparecchiature, materiali e dispositivi abbiano tutti i prerequisiti richiesti per proteggere in modo adeguato il lavoratore.
In particolare, si richiede che le misure attuate siano in grado di proteggere i lavoratori da:
- Innesco di esplosioni
- Innesco e propagazione incendi e relative ustioni
- Contatti elettrici sia diretti sia indiretti
- Sovratensioni
- Fulminazione sia diretta sia indiretta
Prima di procedere con l’applicazione delle varie disposizioni, il datore di lavoro sarà obbligato a eseguire una preventiva valutazione del rischio elettrico tenendo in considerazioni diversi elementi, tra cui:
- Apparati
- Impianti
- Caratteristiche ambiente lavorativo
- Condizioni processi lavorativi
Corso rischio elettrico: PES PAV PEI
In base all’articolo 82 del Decreto Legislativo 81/2008: “ l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
Dettame che viene ulteriormente corroborato dalla già citata Norma CEI 11-27, la quale esplicita la natura del corso di formazione rivolto agli addetti od operatori ai lavoratori elettrici chiarendo come sia composto sia da una parte teorica sia da una pratica.
La prima, della durata minima di 14 ore, è propedeutica alla seconda per la quale, però, non è possibile stabilire a priori un determinato numero di ore minime a causa degli elevati fattori di arbitrarietà che possono riguardare, ad esempio, l’esperienza pregressa del lavoratore o le caratteristiche dell’ambiente lavorativo nel quale si trova a operare.
Una volta conclusosi con successo il corso di formazione, sia nella teoria sia nella pratica, il datore di lavoro potrà conferire al lavoratore in questione il riconoscimento di PES, cioè persona esperta, oppure di PAV, cioè persona avvertita, oltre naturalmente all’attestazione di idoneità nello svolgimento di tutti quei lavori eseguibili sotto tensione su impianti a bassa tensione.
Il suddetto corso di formazione PES PAV PEI, però, non è da considerarsi come una tantum in quanto sono previsti richiami di aggiornamenti.
Più specificatamente il Decreto Legislativo 81/2008 al comma 6 dell’articolo 37 dichiara espressamente come “ la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A sua volta la Norma CEI 11-27 ribadisce sostanzialmente il medesimo concetto, pur non determinando né le tempistiche né la natura dell’aggiornamento sia per PES sia per PAV.
Generalmente, comunque, l’aggiornamento PES e PAV viene erogato su base quinquennale. Richiami straordinari possono concretizzarsi nel caso in cui vengano introdotte nuove normative sulla sicurezza elettrica o si vadano a introdurre nel settore recenti tecnologie, attrezzature e/o metodologie produttive.